IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    La  difesa dell'imputato Casonato Antonio citato a giudizio per la
 contravvenzione prevista dall'art. 21, terzo comma,  della  legge  n.
 319/1976,  prima  dell'apertura  del dibattimento ha chiesto ai sensi
 dell'art. 444 del  c.p.p.  l'applicazione  della  pena  a  condizione
 dell'ammissione  alla  sanzione  sostitutiva  della conversione della
 pena  detentiva  nella  corrispondente  pena  pecuniaria,  proponendo
 questione  di  illegittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge
 n. 689/1981 in relazione all'art. 3 della  Costituzione,  ponendo  la
 norma  citata un divieto di conversione per determinate fattispecie e
 non per altre, sostanzialmente analoghe in quanto poste a tutela  del
 medesimo  bene  giuridico,  realizzando in tal modo una irragionevole
 disparita' di trattamento.
    Il p.m. non  ha  prestato  il  suo  consenso  sulla  richiesta  di
 applicazione  della  pena,  cosi'  come  quantificata,  associandosi,
 pero', sulla questione di illegittimita' costituzionale.
    La questione proposta appare non manifestamente infondata.
    L'art. 60, secondo comma, esclude  dall'ambito  di  applicabilita'
 delle  sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi gli artt. 21 e
 22 della legge 10 maggio 1976, n.  319;  risulta  per  converso  (non
 rientrando   nelle   ipotesi   elencate   di   esclusione  oggettiva)
 ammissibile la disciplina delle sanzioni  sostitutive  per  il  reato
 previsto  dall'art.  24-  bis della medesima "legge Merli" introdotto
 dall'art. 3 della legge 2 maggio 1983, n. 305.
    L'art. 24- bis citato punisce lo scarico nelle acque di sostanze o
 materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto  di  sversamento
 nel  mare da parte di navi o aereomobili, con la pena dell'arresto da
 due mesi a due anni.
    L'art. 21, primo e secondo comma, prevede la pena dell'arresto  da
 due  mesi  a  due  anni  alternativamente  alla  pena dell'ammenda da
 500.000 a 10.000.000, l'art. 22 prevede l'arresto fino a due  anni  o
 l'ammenda   fino  a  10.000.000,  l'art.  21,  terzo  comma,  prevede
 esclusivamente la pena dell'arresto da due mesi a due anni.
    Il richiamo alle sanzioni previste per le varie ipotesi  criminose
 unitamente alla considerazione che si tratta di norme che tutelano lo
 stesso  bene  giuridico:  gli  artt.  21  e  22  hanno ad oggetto gli
 scarichi nelle acque indicate nell'art. 1 stessa legge (tra le  quali
 sono  comprese  le  acque  marine), l'art. 24- bis gli scarichi nelle
 sole acque del mare, evidenzia che si tratta di figure di reato poste
 fra loro in rapporto di progressivita' laddove l'art. 24- bis  e'  la
 condotta  punita  con piu' severita' e risulta essere l'unica ammessa
 alle sanzioni sostitutive.
    Emerge in tal modo l'irragionevolezza della norma posta  dall'art.
 60  della  legge  n.  689/1981 laddove non estende l'esclusione anche
 all'art. 24-bis, e cio' come evidente risultato di una  lacuna  della
 legge   essendo   quest'ultimo   stato   introdotto   successivamente
 all'emanazione della legge n. 689/1981.
    Ci si richiama integralmente alle osservazioni fatte  dal  pretore
 di  Genova,  ordinanza  emessa  il  22 novembre 1993 pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale, serie speciale, n. 9/1994, sulle incongruenze sul
 punto derivate da tutta  la  normativa  in  materia  di  inquinamento
 successiva  alla  legge  Merli, che non ha evidentemente tenuto conto
 delle ragioni sottostanti al divieto posto dall'art. 60 citato.
    Per tutte queste ragioni, questo pretore ritiene la  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge
 n. 689/1981 nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non
 si applicano al reato previsto dall'art. 21 della legge  n.  319/1976
 in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione, non manifestamente
 infondata.
    La  questione  e'  rilevante  in  quanto ove accolta consentirebbe
 all'imputato di accedere ad un beneficio di legge cui  lo  stesso  ha
 interesse.