IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. La difesa dell'imputato Casonato Antonio citato a giudizio per la contravvenzione prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, prima dell'apertura del dibattimento ha chiesto ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. l'applicazione della pena a condizione dell'ammissione alla sanzione sostitutiva della conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, proponendo questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 in relazione all'art. 3 della Costituzione, ponendo la norma citata un divieto di conversione per determinate fattispecie e non per altre, sostanzialmente analoghe in quanto poste a tutela del medesimo bene giuridico, realizzando in tal modo una irragionevole disparita' di trattamento. Il p.m. non ha prestato il suo consenso sulla richiesta di applicazione della pena, cosi' come quantificata, associandosi, pero', sulla questione di illegittimita' costituzionale. La questione proposta appare non manifestamente infondata. L'art. 60, secondo comma, esclude dall'ambito di applicabilita' delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi gli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319; risulta per converso (non rientrando nelle ipotesi elencate di esclusione oggettiva) ammissibile la disciplina delle sanzioni sostitutive per il reato previsto dall'art. 24- bis della medesima "legge Merli" introdotto dall'art. 3 della legge 2 maggio 1983, n. 305. L'art. 24- bis citato punisce lo scarico nelle acque di sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento nel mare da parte di navi o aereomobili, con la pena dell'arresto da due mesi a due anni. L'art. 21, primo e secondo comma, prevede la pena dell'arresto da due mesi a due anni alternativamente alla pena dell'ammenda da 500.000 a 10.000.000, l'art. 22 prevede l'arresto fino a due anni o l'ammenda fino a 10.000.000, l'art. 21, terzo comma, prevede esclusivamente la pena dell'arresto da due mesi a due anni. Il richiamo alle sanzioni previste per le varie ipotesi criminose unitamente alla considerazione che si tratta di norme che tutelano lo stesso bene giuridico: gli artt. 21 e 22 hanno ad oggetto gli scarichi nelle acque indicate nell'art. 1 stessa legge (tra le quali sono comprese le acque marine), l'art. 24- bis gli scarichi nelle sole acque del mare, evidenzia che si tratta di figure di reato poste fra loro in rapporto di progressivita' laddove l'art. 24- bis e' la condotta punita con piu' severita' e risulta essere l'unica ammessa alle sanzioni sostitutive. Emerge in tal modo l'irragionevolezza della norma posta dall'art. 60 della legge n. 689/1981 laddove non estende l'esclusione anche all'art. 24-bis, e cio' come evidente risultato di una lacuna della legge essendo quest'ultimo stato introdotto successivamente all'emanazione della legge n. 689/1981. Ci si richiama integralmente alle osservazioni fatte dal pretore di Genova, ordinanza emessa il 22 novembre 1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale, n. 9/1994, sulle incongruenze sul punto derivate da tutta la normativa in materia di inquinamento successiva alla legge Merli, che non ha evidentemente tenuto conto delle ragioni sottostanti al divieto posto dall'art. 60 citato. Per tutte queste ragioni, questo pretore ritiene la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981 nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 21 della legge n. 319/1976 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non manifestamente infondata. La questione e' rilevante in quanto ove accolta consentirebbe all'imputato di accedere ad un beneficio di legge cui lo stesso ha interesse.